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NOMINE ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

 

In tutte le Aziende che hanno almeno un dipendente o un collaboratore, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare e formare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Si specifica che, salvo alcuni casi definiti dalla normativa, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione.

 

Il Datore di Lavoro designa addetti antincendio e primo soccorso in numero sufficiente, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’attività. La normativa non precisa il numero degli addetti da designare. Il DM 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, specifica che il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Pertanto, si ritiene che il numero di addetti antincendio e primo soccorso debba essere sufficiente a coprire tutti gli orari e i turni dell’azienda e a far fronte alle eventuali assenze per ferie o malattia. La responsabilità della scelta del numero di persone da designare e formare resta tuttavia in capo al Datore di Lavoro.

 

I requisiti del personale addetto al primo soccorso all’interno delle aziende sono indicati all’art. 45 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che, a sua volta, fa riferimento al DM 388/03. Tale decreto determina i requisiti degli addetti al primo soccorso e regolamenta l’attività di formazione; sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività che dovrà essere di 16 ore per le aziende di gruppo A e di 12 ore per le aziende dei gruppi B e C. L’aggiornamento previsto della formazione è triennale.

 

I requisiti degli addetti antincendio sono indicati nell’articolo successivo, art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel sopra menzionato DM 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, che, abrogando e sostituendo il DM 10 marzo 1998, ha introdotto nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, della durata di 4 ore (livello 1 – ex “rischio basso”), 8 ore (livello 2 – ex “rischio medio”), 16 ore (livello 3 – ex “rischio alto”). L’aggiornamento della formazione è ripetuto con cadenza almeno quinquennale.

 

 

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03/02/2023